Art. 137
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24
In vigore dal 15 mar 1974
La somma di cui all' della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata, per l'anno finanziario 1974, in lire 90.000.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-02-23;24#art-137