Art. 137 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 137

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
La somma di cui all' della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata, per l'anno finanziario 1974, in lire 90.000.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-23;24#art-137