Art. 4
LEGGE 15 febbraio 1974, n. 36
In vigore dal 20 mar 1974
La ricostruzione del rapporto assicurativo è ammessa anche a favore dei superstiti, cui spetta la pensione di reversibilità, dei lavoratori dipendenti che si siano trovati nelle condizioni previste negli articoli precedenti e che siano deceduti o decedano entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge: in questo caso il periodo ammesso alla ricostruzione è quello compreso tra la data del licenziamento e quella del decesso.
Se il decesso si è verificato dopo il conseguimento dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia, il periodo ammesso alla ricostruzione è quello compreso tra la data del licenziamento e quella in cui i detti requisiti sono stati conseguiti.
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