Art. 4

LEGGE 15 febbraio 1974, n. 36

In vigore dal 20 mar 1974
La ricostruzione del rapporto assicurativo è ammessa anche a favore dei superstiti, cui spetta la pensione di reversibilità, dei lavoratori dipendenti che si siano trovati nelle condizioni previste negli articoli precedenti e che siano deceduti o decedano entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge: in questo caso il periodo ammesso alla ricostruzione è quello compreso tra la data del licenziamento e quella del decesso. Se il decesso si è verificato dopo il conseguimento dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia, il periodo ammesso alla ricostruzione è quello compreso tra la data del licenziamento e quella in cui i detti requisiti sono stati conseguiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-15;36#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo