Art. 2
LEGGE 15 febbraio 1974, n. 36
In vigore dal 20 mar 1974
Qualora il lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro determinata dai motivi indicati nel precedente , sia stato iscritto ad una gestione previdenziale diversa da quella presso la quale era costituita la sua posizione assicurativa al momento del licenziamento, l'accredito dei contributi è determinato in misura tale da consentire la liquidazione di un trattamento pensionistico da parte della gestione di provenienza pari alla differenza tra la quota di pensione a carico della nuova gestione e quella che sarebbe spettata se il lavoratore avesse mantenuto l'iscrizione nella gestione di provenienza.
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