Art. 3
LEGGE 15 febbraio 1974, n. 36
In vigore dal 20 mar 1974
In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti, nei quali è necessario determinare la retribuzione percepita dal lavoratore precedentemente alla cessazione del rapporto di lavoro per i motivi indicati nel precedente , qualora non esistano libri paga o documenti equipollenti, la retribuzione medesima viene calcolata sulla base dei contributi assicurativi versati o accreditati. Qualora siano stati versati o accreditati i contributi nell'assicurazione generale obbligatoria, si tiene conto della retribuzione corrispondente al valore centrale della classe di retribuzione relativa al contributo base.
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