Convenzione›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 20 apr 1974
Non potrà essere imposto ai cittadini di ciascuna delle alte Parti contraenti, nè cauzione nè deposito sotto qualsiasi denominazione, a motivo sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di domicilio o residenza nel Paese.
Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o a quelle la cui attività è autorizzata secondo le leggi o consuetudini di ciascuna delle alte Parti contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-2