Art. 2
ConvenzioneTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 20 apr 1974
Non potrà essere imposto ai cittadini di ciascuna delle alte Parti contraenti, nè cauzione nè deposito sotto qualsiasi denominazione, a motivo sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di domicilio o residenza nel Paese. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o a quelle la cui attività è autorizzata secondo le leggi o consuetudini di ciascuna delle alte Parti contraenti.
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