Art. 6
LEGGE 28 gennaio 1974, n. 19
In vigore dal 12 mar 1974
All'onere di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1974 si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 gennaio 1974
LEONE
RUMOR - PIERACCINI - LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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