Art. 4

LEGGE 28 gennaio 1974, n. 19

In vigore dal 12 mar 1974
Il contributo previsto dall' della legge 24 maggio 1967, n. 389, modificato dall' della legge 25 maggio 1970, n. 362, può anche essere concesso qualora posteriormente al 31 dicembre 1971 e prima della data di entrata in vigore della presente legge sia stato messo a demolizione naviglio per il quale sussistessero le condizioni richieste dalla richiamata legge ovvero sia stato stipulato il contratto di costruzione di nuovo naviglio o i lavori relativi siano stati iniziati anche in conto proprio da parte del cantiere costruttore. Nei casi indicati al comma precedente la richiesta di concessione del contributo deve essere presentata non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-01-28;19#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo