Art. 5

LEGGE 28 gennaio 1974, n. 19

In vigore dal 12 mar 1974
Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di 5.000 milioni di lire che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile nella misura di lire 2.500 milioni per l'anno 1974 e di lire 2.500 milioni per l'anno 1975. Le somme non utilizzate negli esercizi 1974 e 1975 potranno essere impegnate negli esercizi successivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-01-28;19#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo