Art. 4

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 851

In vigore dal 17 dic 1978
Il trattamento accessorio complessivo effettivamente percepito nell'anno, comprensivo dell'indennità pensionabile, non può superare per alcuna qualifica, l'importo della misura iniziale dell'indennità pensionabile spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo. Ai fini del computo di tale trattamento vengono esclusi: i compensi per lavoro straordinario; il trattamento di missione o indennità sostitutiva; l'indennità integrativa speciale; l'aggiunta di famiglia; la tredicesima mensilità; l'indennità per gli addetti ai centri meccanografici; l'indennità di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271; il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro; il premio di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modifiche . Ove si rendesse necessario procedere a riduzioni, del detto trattamento accessorio complessivo, le stesse dovranno essere operate sulle competenze accessorie: diverse dall'indennità pensionabile. I criteri e le modalità per la riduzione del trattamento accessorio di cui al comma precedente, o per l'eventuale recupero di somme percette in eccedenza, saranno determinati con decreto del Ministro per le finanze.
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