Art. 3
LEGGE 27 dicembre 1973, n. 851
In vigore dal 15 gen 1974
Dall'importo netto dell'indennità pensionabile dovuta per il periodo dal 1 luglio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare netto riscosso e da riscuotere da ciascun dipendente per lo stesso periodo, per indennità, premi e compensi soppressi o non dovuti a norma della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-12-27;851#art-3