Art. 3

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 851

In vigore dal 15 gen 1974
Dall'importo netto dell'indennità pensionabile dovuta per il periodo dal 1 luglio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare netto riscosso e da riscuotere da ciascun dipendente per lo stesso periodo, per indennità, premi e compensi soppressi o non dovuti a norma della presente legge.
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LEGGE 27 dicembre 1973, n. 851 (Art. 3 Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo