Art. 2

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 851

In vigore dal 15 gen 1974
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi: il premio di responsabilità di cui all', ultimo comma, della legge 3 luglio 1970, n. 483; i premi speciali di cui all'articolo 7 della sopracitata legge 3 luglio 1970, n. 483, ad eccezione di quelli relativi a invenzioni, studi e ritrovati tecnici di notevole rilievo e a lavori di particolare impegno; il soprassoldo giornaliero per i servizi di ronda di cui all'articolo 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928; i cottimi e i soprassoldi, ad eccezione del soprassoldo per il lavoro nel sottosuolo presso la salina di Lungro; i gettoni di presenza ed i compensi d'esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5; ogni altro soprassoldo o speciale indennità stabiliti per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato diversi da quelli previsti dalla predetta legge 3 luglio 1970, n. 483, ed esclusi quelli per rischio od insalubrità, nonchè l'indennità di cui all' della legge 10 novembre 1970, n. 869, limitatamente al personale della salina di Volterra e, ferme restando le attuali misure il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro e le indennità di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 721. Il servizio di ronda di cui agli articoli 198 e 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928 è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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