Art. 3

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 846

In vigore dal 31 dic 1973
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1974. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1973 LEONE RUMOR - COLOMBO - LA MALFA - GIOLITTI - DE MITA - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-27;846#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo