Art. 3
LEGGE 27 dicembre 1973, n. 846
In vigore dal 31 dic 1973
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio
1974.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - COLOMBO -
LA MALFA - GIOLITTI -
DE MITA - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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