Art. 1
LEGGE 27 dicembre 1973, n. 846
In vigore dal 15 gen 1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il termine del 31 dicembre 1973, previsto dall' del decreto-legge dicembre 1966, n. 1036, modificato dalla legge di conversione 2 febbraio 1967, n. 7, è prorogato al 31 dicembre
1974.
Fino alla scadenza del termine di cui al comma precedente restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli , secondo comma, 2, 3 e 4 del decreto-legge suddetto.
L'esenzione prevista per i contingenti di merci indicate nelle tabelle A e B allegate al medesimo decreto-legge è applicabile relativamente ai diritti di confine di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed alle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-27;846#art-1