Art. 2

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 846

In vigore dal 31 dic 1973
Le imprese che anteriormente al 31 dicembre 1973 hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, fruiranno, dal 1 gennaio 1974, della esenzione dall'imposta locale sui redditi fino al compimento del decennio.
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