Convenzione

Art. VI

In vigore dal 6 mar 1974
Articolo VI 1. Ciascuno dei Governi firmatari notificherà al Governo del Regno del Belgio l'adempimento delle formalità costituzionalmente richieste per l'entrata in vigore della presente convenzione. 2. La presente convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il ricevimento della terza di tali notifiche. 3. La presente convenzione entrerà in vigore, nei confronti degli altri Governi firmatari, trenta giorni dopo il ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1) da parte del Governo del Regno del Belgio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;993#art-c-vi

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo