Convenzione
Art. IV
In vigore dal 6 mar 1974
Articolo IV
In caso di dubbio o di discussione circa l'interpretazione o l'applicazione di uno dei punti di ordine tecnico determinati da una decisione della Commissione internazionale permanente adottata in applicazione dell'articolo I della presente convenzione e dell' del regolamento, il Governo interessato ricorrerà al parere della Commissione internazionale permanente.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;993#art-c-iv