Convenzione
Art. II
In vigore dal 6 mar 1974
Articolo II
I punzoni dei Banchi di prova ufficiali di ciascuna delle Parti contraenti saranno riconosciuti sul territorio delle altre Parti contraenti a condizione che siano stati oggetto della dichiarazione di cui al paragrafo 6) dell'articolo I.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;993#art-c-ii