Art. 2

In vigore dal 4 apr 1974
Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle clausole finali dei protocolli stessi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1973 LEONE RUMOR - MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1037#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a New York il 12 marzo 1971, e del protocollo di emendamento all'articolo 56 della convenzione medesima, adottato a Vienna il 7 luglio 1971. — Testo vigente | Portale Normativo