Art. 2
In vigore dal 4 apr 1974
Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle clausole finali dei protocolli stessi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1037#art-2