Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 4 apr 1974
Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle clausole finali dei protocolli stessi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1973 LEONE RUMOR - MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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