Art. 1

In vigore dal 4 apr 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a New York il 12 marzo 1971, ed il protocollo di emendamento all'articolo 56 della convenzione medesima, adottato a Vienna il 7 luglio 1971.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1037#art-1

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