Art. 6
LEGGE 10 dicembre 1973, n. 814
In vigore dal 11 gen 1974
Per i contratti di affitto posti in essere prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione della domanda di esenzione, di cui all'articolo 5-bis aggiunto al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, dall'articolo unico della legge di conversione 4 agosto 1971, n. 592, è prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contratti di affitto posti in essere successivamente a tale data, la domanda di esenzione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di stipulazione del contratto di affitto.
Le domande di esenzione presentate oltre i termini stabiliti nel precedente comma hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno in cui vengono presentate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 dicembre 1973
LEONE
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Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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