Art. 5
LEGGE 10 dicembre 1973, n. 814
In vigore dal 11 gen 1974
All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
"Per i terreni appartenenti al demanio pubblico e per quelli delle regioni, province e comuni soggetti al regime dei beni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe o per il pascolo, i canoni da corrispondere saranno determinati dalle commissioni tecniche provinciali in base ai canoni medi provinciali, stabiliti in applicazione dei criteri della presente legge, ridotti del 70 per cento".
Storico versioni
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