Art. 4

LEGGE 10 dicembre 1973, n. 814

In vigore dal 29 dic 1977
I criteri relativi all'applicazione del canone nell'affitto dei fondi rustici, ai sensi dei precedenti , entrano in applicazione a decorrere dall'inizio dell'annata agraria 1971-72. Per le annate agrarie 1971-72 e 1972-73, i canoni corrisposti in via provvisoria ai sensi dell' della legge 11 febbraio 1971, n. 11, devono essere conguagliati rispetto ai canoni previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle. Per l'annata agraria precedente, qualora non sia già intervenuta definizione dei rapporti, il conguaglio dei canoni è dovuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in base al coefficiente massimo di 40 volte il reddito dominicale per gli affittuari coltivatori diretti e di 45 volte per gli affittuari non coltivatori. L'affittuario che abbia corrisposto i canoni determinati a norma dei precedenti commi non può essere dichiarato inadempiente per morosità. Qualora l'affittuario venga convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di assumere ogni altro provvedimento, dovrà concedere allo affittuario un termine non inferiore a 30 giorni per il pagamento dei canoni scaduti; in caso di contumacia dell'affittuario il provvedimento dovrà essergli notificato nei termini fissati dal giudice e i 30 giorni decorreranno dalla data di notificazione. Il pagamento entro il termine fissato sana a tutti gli effetti la morosità.
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