Art. 22

LEGGE 26 novembre 1973, n. 883

In vigore dal 1 gen 1974
Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità che ha effettuato il prelievo, nel termine perentorio di quindici giorni a partire da quello di ricevimento dell'esito delle analisi. Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000 per ogni esemplare. L'autorità che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette. Le analisi di revisione debbono essere eseguite entro il termine massimo di due mesi. Alle analisi di revisione si applicano gli articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater e 390 del codice di procedura penale. Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e alla sua revisione sono a carico del richiedente. Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.
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LEGGE 26 novembre 1973, n. 883 (Art. 22 Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.) — Testo vigente | Portale Normativo