Art. 21

LEGGE 26 novembre 1973, n. 883

In vigore dal 1 gen 1974
Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui ai precedenti , saranno inviati al direttore di una stazione sperimentale per tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze, i quali possono avvalersi della collaborazione dei laboratori di analisi del Consiglio nazionale delle ricerche. Costoro, accertata l'integrità dei sigilli dell'involucro contenente gli esemplari, procederanno entro tre mesi alle necessarie analisi, comunicandone, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito al detentore della merce e all'autorità che ha eseguito il prelievo, la quale è tenuta a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente lo abbia richiesto.
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