Art. 19
LEGGE 26 novembre 1973, n. 883
In vigore dal 1 gen 1974
Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente possono richiedere all'ispettorato tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti di cui al precedente le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente . Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplice originale.
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