Art. 3
LEGGE 1 novembre 1973, n. 762
In vigore dal 28 feb 2002
L'ammontare del diritto di cui ai precedenti articoli, da determinarsi, sentito il comune interessato, con decreto, avente validità biennale, del Ministro per le finanze, non può eccedere la misura:
a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio
; (2) (4) (5) (6)
b) del venti per cento del valore degli altri generi indicati nei precedenti articoli, da stabilirsi con lo stesso decreto del Ministro per le finanze sentito il comitato dei prezzi della rispettiva provincia. (2)
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