Art. 2

LEGGE 1 novembre 1973, n. 762

In vigore dal 16 dic 1973
Nel territorio extra doganale del comune di Livigno è istituito un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti. Nello stesso territorio è altresì istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acquaviti; articoli sportivi; profumi e prodotti di bellezza; apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi; pelliccerie; pelletterie ed articoli di abbigliamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-01;762#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo