Art. 1
LEGGE 1 novembre 1973, n. 762
In vigore dal 16 dic 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Nei territori dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, compresi nella delimitazione di cui all' della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, è istituito, per tutta la durata del regime di zona franca, limitatamente ai contingenti previsti dalle norme vigenti, un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; caffè e surrogati del caffè; zucchero; birra.
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