Art. 8
LEGGE 27 ottobre 1973, n. 628
In vigore dal 2 feb 1974
L'indennità mensile d'istituto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, è stabilita a decorrere dal 1 luglio 1973, per i gradi e le qualifiche indicati nelle allegate tabelle 3 e 4.
COMMA ABROGATO DALLA L. 22 dicembre 1973, n.926
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