Art. 4

LEGGE 27 ottobre 1973, n. 628

In vigore dal 14 nov 1973
I proventi delle visite medico-fiscali eseguite da ufficiali medici, ai sensi dell' della legge 1° marzo 1965, n. 122, nonchè quelli dovuti da enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri a loro carico in ospedali militari ed infermerie autonome o presidiarie, sono versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro. Per le visite medico-fiscali, a carico di privati, agli ufficiali medici sono dovuti i compensi nelle misure previste dall' della citata legge 1° marzo 1965, n. 122. Sono abrogati il secondo comma dell' della legge 1° marzo 1965, n. 122, ed il relativo decreto ministeriale di attuazione 13 ottobre 1965.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-10-27;628#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 27 ottobre 1973, n. 628 (Art. 4 Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo