Art. 4
LEGGE 27 ottobre 1973, n. 628
In vigore dal 14 nov 1973
I proventi delle visite medico-fiscali eseguite da ufficiali medici, ai sensi dell' della legge 1° marzo 1965, n. 122, nonchè quelli dovuti da enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri a loro carico in ospedali militari ed infermerie autonome o presidiarie, sono versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
Per le visite medico-fiscali, a carico di privati, agli ufficiali medici sono dovuti i compensi nelle misure previste dall' della citata legge 1° marzo 1965, n. 122.
Sono abrogati il secondo comma dell' della legge 1° marzo 1965, n. 122, ed il relativo decreto ministeriale di attuazione 13 ottobre 1965.
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