Art. 6

LEGGE 27 ottobre 1973, n. 628

In vigore dal 14 nov 1973
Restano ferme le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365, salvo per quanto concerne le misure dell'indennità di impiego operativo stabilite dalla colonna 3 della tabella VIII allegata alla predetta legge che, per il personale militare che fruisce di assegno perequativo pensionabile, sono ridotte del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1973. Restano altresì ferme le disposizioni del capo III del titolo I del regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, degli del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1902, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 215, e successive modificazioni, della legge 11 aprile 1967, n. 233, degli del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807. Per la determinazione delle misure e delle modalità di corresponsione delle indennità e degli assegni previsti dalle disposizioni sottoelencate varrà quanto stabilito con il decreto del Presidente della Repubblica da emanare per il personale civile: legge 27 maggio 1959, n. 324 (indennità al personale in servizio presso i centri meccanografici); legge 9 luglio 1967, n. 563 (indennità di rischio per maneggio, trasporto o conservazione di sostanze pericolose); legge 5 febbraio 1965, n. 26 (indennità di speciale responsabilità per maneggio valori di cassa); regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e legge 7 ottobre 1957, n. 969 (assegni ai palombari, sommozzatori e rispettive guide); legge 28 marzo 1968, n. 416 (indennità di rischio da radiazioni).
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