Art. 16

LEGGE 22 ottobre 1973, n. 672

In vigore dal 27 nov 1973
(Regolarizzazione delle assenze) In caso di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta, che si concluda con la risoluzione del rapporto di lavoro, la facoltà di regolarizzare i periodi di assenza prevista dall', primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall' della legge 13 luglio 1967, n. 583, può essere esercitata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la data dell'eventuale liquidazione della pensione.
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