Art. 16 · LEGGE 22 ottobre 1973, n. 672

Art. 16

LEGGE 22 ottobre 1973, n. 672

In vigore dal 27 nov 1973
(Regolarizzazione delle assenze) In caso di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta, che si concluda con la risoluzione del rapporto di lavoro, la facoltà di regolarizzare i periodi di assenza prevista dall', primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall' della legge 13 luglio 1967, n. 583, può essere esercitata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la data dell'eventuale liquidazione della pensione.
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