Art. 18
LEGGE 22 ottobre 1973, n. 672
In vigore dal 27 nov 1973
(Abrogazione delle norme precedenti)
È abrogata ogni norma in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni contenute nella presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 ottobre 1973
LEONE
RUMOR - BERTOLDI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;672#art-18