Art. 18

LEGGE 22 ottobre 1973, n. 672

In vigore dal 27 nov 1973
(Abrogazione delle norme precedenti) È abrogata ogni norma in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni contenute nella presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 ottobre 1973 LEONE RUMOR - BERTOLDI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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LEGGE 22 ottobre 1973, n. 672 (Art. 18 Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.) — Testo vigente | Portale Normativo