Art. 2
In vigore dal 6 set 1973
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 7 dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 luglio 1973
LEONE
RUMOR - MORO - ZAGARI MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;492#art-2