Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 6 set 1973
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 7 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1973 LEONE RUMOR - MORO - ZAGARI MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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