Art. 1
In vigore dal 6 set 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, con scambi di note, concluso a La Valletta il 28 luglio 1967.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-07-30;492#art-1