Art. 5

LEGGE 17 giugno 1973, n. 444

In vigore dal 20 gen 1976
Il limite di impegno relativo alla spesa in annualità per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui all' della legge 18 aprile 1962, n. 168, è determinato nella misura di lire cinquecento milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1978 compreso, che saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli stessi anni. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 giugno 1973 LEONE ANDREOTTI - GULLOTTI - RUMOR - TAVIANI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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