Art. 4

LEGGE 17 giugno 1973, n. 444

In vigore dal 12 ago 1973
L'intervento del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, e della presente legge è ammesso anche nel caso in cui l'ordinario diocesano attesti l'esistenza di locali non idonei all'esercizio del culto. Tale attestazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica dell'ufficio del genio civile.
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