Art. 2

LEGGE 17 giugno 1973, n. 444

In vigore dal 12 ago 1973
L'espressione "abitazione del parroco" contenuta negli della legge 18 aprile 1962, n. 168, e nell' della presente legge deve essere intesa come abitazione del clero parrocchiale purchè nell'ambito del complesso parrocchiale.
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