Art. 4

In vigore dal 15 ago 1973
Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 488 milioni. Allo stanziamento di tale somma si provvederà con apposito articolo da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 giugno 1973 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - RUMOR - GONELLA - TAVIANI - VALSECCHI - MALAGODI - NATALI - FERRI - MATTEOTTI - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-06-05;445#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti Internazionali, firmati a Port Louis il 12 maggio 1972; — Testo vigente | Portale Normativo