Art. 1

In vigore dal 15 ago 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, firmati a Port Louis il 12 maggio 1972: 1) Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundè il 29 luglio 1969; 2) Accordo che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundè il 29 luglio 1969.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-05;445#art-1

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