Art. 2
In vigore dal 15 ago 1973
Piena ed intera esecuzione è, data agli accordi di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità rispettivamente, all'articolo 5 del primo accordo ed all' del secondo accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-06-05;445#art-2