Accordo

Art. VIII

Riunione dei Firmatari

In vigore dal 19 mag 1973
Articolo VIII Riunione dei Firmatari a) La R.d.F. è costituita da tutti i Firmatari. In conformità a quanto disposto con le lettere b) e c) dell'articolo VI dell'A., la R.d.F. prenderà nella dovuta considerazione le risoluzioni, le raccomandazioni ed i pareri che le verranno trasmessi dalla A.d.P. o dal C.d.G. b) Alla R.d.F. sono attribuiti le funzioni e i poteri seguenti: i) studiare il rapporto e le relazioni finanziarie annuali che le verranno sottoposte dal C.d.G. esprimendo allo stesso Consiglio il suo parere; ii) esprimere pareri e raccomandazioni circa gli emendamenti all'A. proposti a sensi dell'articolo XVII; procedere ad esame e decidere - in conformità all'articolo 22 dell'A.O. e tenendo conto dei pareri e delle raccomandazioni dell'A.d.P. o del C.d.G. - sulle proposte di emendamenti dell'A.O. che siano compatibili con l'A.; iii) studiare i rapporti concernenti i futuri programmi che le saranno sottoposti dal C.d.G., esprimendo il proprio punto di vista anche riguardo alle implicazioni finanziarie di questi programmi; iv) esaminare raccomandazioni del C.d.G. circa l'elevazione del limite dell'importo di cui all' dell'A.O. e prendere ogni decisione; v) stabilire, a seguito di raccomandazioni del C.d.G. e al fine di determinarne gli orientamenti, le regole generali concernenti: A) l'approvazione delle stazioni terrene aventi accesso al s.s. dell'I.; B) l'attribuzione di capacità del s.s. dell'I.; C) la determinazione e la revisione delle tariffe di utilizzazione del s.s. dell'I. su una base non discriminatoria; vi) prendere ogni decisione, secondo le disposizioni dell'articolo XVI dell'A., in ordine al recesso di un Firmatario dall'I.; vii) esaminare, esprimendo il proprio punto di vista, i reclami presentati dai Firmatari direttamente o per il tramite del C.d.G., nonché quelli presentati, per il tramite del C.d.G., da utilizzatori che non siano Firmatari; viii) preparare, per l'A.d.P., nonché per le Parti medesime, le relazioni concernenti l'attuazione della politica generale, le attività e i programmi a lungo termine dell'I.; ix) prendere ogni decisione circa le autorizzazioni di cui all'alinea ii) della lettera b) dell'articolo III dell'A.; x) esaminare, esprimendo i propri punti di vista, il rapporto del C.d.G. circa le disposizioni definitive relative alla gestione presentate alla A.d.P. secondo la lettera g) dell'articolo XII dell'A.; xi), procedere annualmente alla determinazione di cui all'articolo IX dell'A. circa il diritto di essere rappresentati in seno al C.d.G.; xii) esercitare ogni altro potere che le derivi, dall'A. o dall'A.O. c) La prima sessione ordinaria della R.d.F. è convocata dal Segretario Generale su richiesta del C.d.G. nei nove mesi successivi all'entrata in vigore dell'A. Le successive sessioni ordinarie saranno convocate annualmente. d) i) La R.d.F. potrà essere altresì convocata in sede straordinaria a richiesta del C.d.G. o di uno o più dei Firmatari, subordinatamente alla accettazione di almeno un terzo dei Firmatari, compresi quelli che abbiano presentato la richiesta; ii) le richieste di convocazione delle sessioni straordinarie dovranno essere motivate e inoltrate per iscritto al Segretario Generale o al Direttore Generale il quale provvederà affinché la sessione si tenga nel più breve tempo in conformità al regolamento interno della R.d.F. applicabile a tale tipo di sessioni. L'ordine del giorno sarà limitato alle questioni per le quali la R.d.F. è stata convocata. e) Qualunque sia il tipo di sessione, la R.d.F. è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Firmatari. Ciascun Firmatario dispone di un voto. Le decisioni di carattere sostanziale saranno prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei Firmatari presenti e votanti. Per le decisioni su questioni di procedura sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei Firmatari presenti e votanti. Per decidere se una questione ha carattere sostanziale o procedurale sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei Firmatari presenti e votanti. f) La R.d.F. adotterà un proprio regolamento interno che comprenderà anche le norme relative all'elezione del Presidente e degli altri componenti gli uffici. g) Saranno a carico di ciascuno dei Firmatari le spese relative alla partecipazione alla R.d.F. dei rispettivi rappresentanti. Le spese relative alle riunioni della R.d.F. saranno considerate come spese di carattere amministrativo dell'I. ai fini dell'applicazione dell' dell'A.O.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-03-23;163#art-a-viii

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo