Accordo

Art. IV

Personalità giuridica

In vigore dal 19 mag 1973
Articolo IV Personalità giuridica a) L'I. è persona giuridica. Essa possiede la piena capacità per esercitare le sue funzioni e attuare i suoi scopi e, quindi, per: i) concludere accordi con Stati o organismi internazionali; ii) stipulare contratti; iii) acquistare beni e disporne; iv) stare in giudizio. b) Ciascuna delle Parti, nell'ambito del proprio ordinamento e in relazione alle proprie leggi, prenderà le necessarie misure per dare effetto a quanto stabilito nel presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1973-03-23;163#art-a-iv

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