Art. 7
LEGGE 12 dicembre 1971, n. 1133
In vigore dal 18 gen 1972
All'onere di lire 5 miliardi per l'anno 1971 si provvederà con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI -
FERRARI - AGGRADI -
LAURICELLA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Storico versioni
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