Art. 7

LEGGE 12 dicembre 1971, n. 1133

In vigore dal 18 gen 1972
All'onere di lire 5 miliardi per l'anno 1971 si provvederà con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI - FERRARI - AGGRADI - LAURICELLA - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-12-12;1133#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo