Art. 3

LEGGE 12 dicembre 1971, n. 1133

In vigore dal 18 gen 1972
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun anno, purchè gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.
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